Art. 9.
(Centri di raccolta e conservazione di gameti e di embrioni preimpianto. Conservazione degli embrioni per impianto).

      1. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri pubblici di raccolta e conservazione di gameti oppure presso centri privati appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale, e iscritti al registro.
      2. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

          a) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

          b) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi dei centri;

          c) le modalità di conservazione dei gameti;

          d) gli indirizzi per lo svolgimento di attività di informazione sulle donazioni nonché sulle modalità attraverso le quali queste ultime sono promosse e realizzate.

      3. La conservazione degli embrioni preimpianto derivanti dalle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è consentita per un massimo di cinque anni nei centri di cui al presente articolo. Entro

 

Pag. 9

tale termine, i soggetti di cui all'articolo 1 che non desiderino utilizzare gli embrioni medesimi per una gravidanza possono:

          a) richiedere al centro la distruzione degli embrioni;

          b) consentire l'utilizzazione degli embrioni, al fine di rendere possibile la gravidanza di un'altra donna, previa rinuncia al riconoscimento del nascituro;

          c) autorizzare l'uso degli embrioni nell'ambito di ricerche cliniche e sperimentali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13.

      4. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), è assicurata la riservatezza dei soggetti coinvolti.
      5. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 14 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.